Codice di Comportamento

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; 

Visto, in particolare, l'articolo 54 del decreto legislativo n. 165 del 2001, come sostituito dall'articolo 1, comma 44, della legge 6 novembre 2012, n. 190, che prevede l'emanazione di un Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la qualita' dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealta', imparzialita' e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico; 

Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica 28 novembre 2000, recante "Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2001; 

Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 7 febbraio 2013; 

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 21 febbraio 2013; 

Ritenuto di non poter accogliere le seguenti osservazioni contenute nel citato parere del Consiglio di Stato con le quali si chiede: di estendere, all'articolo 2, l'ambito soggettivo di applicazione del 

presente Codice a tutti i pubblici dipendenti, in considerazione del fatto che l'articolo 54 del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dall'articolo 1, comma 44, della legge n. 190 del 2012, 

trova applicazione soltanto ai pubblici dipendenti il cui rapporto di lavoro e' regolato contrattualmente; di prevedere, all'articolo 5, la valutazione, da parte dell'amministrazione, della compatibilita' dell'adesione o dell'appartenenza del dipendente ad associazioni o ad organizzazioni, in quanto, assolto l'obbligo di comunicazione da parte del dipendente, l'amministrazione non appare legittimata, in via preventiva e generale, a sindacare la scelta associativa; di estendere l'obbligo di informazione di cui all'articolo 6, comma 1, ai rapporti di collaborazione non retribuiti, in considerazione del fatto che la finalita' della norma e' quella di far emergere solo i rapporti intrattenuti dal dipendente con soggetti esterni che abbiano risvolti di carattere economico; di eliminare, all'articolo 15, comma 2, il passaggio, agli uffici di disciplina, anche delle funzioni dei 

comitati o uffici etici, in quanto uffici non piu' previsti dalla vigente normativa; 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella 

riunione dell'8 marzo 2013; 

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

Emana il seguente regolamento: 

( Al fine di diffonderne il contenuto, riportiamo una sintesi del documento)

 

  • ART. 1 - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 

    Il presente codice di comportamento definisce i doveri minimi buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare. Le previsioni del presente Codice sono integrate e specificate dai codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni.

  • ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

    Gli obblighi di condotta sono estesi a tutti i collaboratori o consulenti, anche di imprese fornitrici di beni e servizi, compatibilmente con la loro funzione.

    Le istituzioni scolastiche dovranno inserire negli incarichi e nei contratti, apposite clausole di risoluzione o decadenza in caso di violazione al codice di comportamento.

 

  • ART. 3 - PRINCIPI GENERALI
  • Il dipendente deve osservare la Costituzione, servendo la Nazione con disciplina ed onore e conformando la propria condotta ai principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza, indipendenza e imparzialità, astensione in caso di conflitto di interessi, collaborazione con le altre pubbliche amministrazioni.

    Il dipendente non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio ed esercita i propri compiti orientando l'azione amministrativa alla massima economicita', efficienza ed efficacia.

 

  • ART. 4 - REGALI, COMPENSI ED ALTRE UTILITA'

    Il dipendente non chiede, non sollecita, nè accetta, per se' o per altri, regali o altre utilita', salvo quelli di modico valore (del limite orientativo di 150 euro) effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini internazionali. 

    E' vietato accettare incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano (nel biennio) interessi collegati all’ufficio di appartenenza; obbligo di vigilare su ciò da parte del responsabile dell’ufficio.

 

  • ART.5 - PARTECIPAZIONE AD ASSOCIAZIONI

    Nel rispetto del diritto di associazione, il dipendente comunica tempestivamente la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni (fatta eccezione per partiti politici o sindacati), i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell'attivita' dell'ufficio. 

    Il pubblico dipendente non esercita pressioni ad aderire ad associazioni od organizzazioni, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera. 

 

  • ART. 6 -INTERESSI FINANZIARI E CONFLITTO D'INTERESSE

    Il dipendente è obbligato a dare comunicazione scritta nel caso in cui abbia avuto, negli ultimi tre anni, rapporti di collaborazione con soggetti privati retribuiti dall'ente scolastico;

    Permane l’obbligo di informazione sui rapporti di collaborazione di parenti fino al secondo grado di parentela.

 

  • ART. 7 - OBBLIGO DI ASTENSIONE

    Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attivita' che possano coinvolgere interessi propri, di suoi parenti entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone , enti, associazioni o comitati con i quali abbia rapporti di frequentazione abituale (o cause pendenti, grave inimicizia, rapporti di credito o debito) ovvero di soggetti di cui sia tutore, curatore, procuratore, amministratore o dirigente. 

 

  • ART. 8 - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

    Il dipendente è obbligato a rispettare le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell’amministrazione previste nel “piano per la prevenzione delle corruzione” introdotto dalla legge 190/2012;

 

  • ART. 9 - TRASPARENZA E TRACCIABILITA'

    Il dipendente è obbligato a collaborare nel reperire e trasmettere i dati sottoposti all’obbligo di pubblicazione e di garantire la replicabilità attraverso un adeguato supporto documentale.

 

  • ART. 10 - COMPORTAMENTO NEI RAPPORTI PRIVATI

    Nei rapporti privati, il dipendente non sfrutta, ne' menziona la posizione che ricopre per ottenere utilita' che non gli spettino e non assume nessun altro comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione. 

 

  • ART. 11 - COMPORTAMENTO IN SERVIZIO

    Il dipendente, salvo giustificato motivo, è puntuale e non adotta comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attivita' o l'adozione di decisioni che gli spettino; utilizza i permessi di astensione dal lavoro nel rispetto delle condizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi; utilizza il materiale, le attrezzature,i mezzi telematici o di trasporto, per ragioni di ufficio nel rispetto dei vincoli posti dall'amministrazione. 

  • ART. 12 - RELAZIONI CON IL PUBBLICO

    Il dipendente assicura la continuita' del servizio e opera con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilita', nel rispetto degli standard di qualita' e di quantita'.

    Nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica, opera in modo completo e accurato, indirizzando eventualemente l'interessato al funzionario o ufficio competente.

    Il dipendente, fatte salve le norme sul segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali , fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti dell'ufficio dei quali ha la responsabilita' od il coordinamento, e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto con motivazioni generiche.

    Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell'amministrazione, ne' anticipa l'esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, 

    Rilascia copie ed estratti di atti o documenti secondo la sua competenza.

 

  • ART. 13 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL DIRIGENTE

    Il dirigente svolge con diligenza le funzioni ad esso spettanti, persegue gli obiettivi assegnati e adotta un comportamento organizzativo adeguato per l'assolvimento dell'incarico, comunica all'amministrazione gli interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e fornisce le informazioni sulla propria situazione patrimoniale.

    Il dirigente assume atteggiamenti leali e trasparenti e adotta un comportamento esemplare e imparziale nei rapporti con i colleghi, i collaboratori e i destinatari dell'azione amministrativa. 

    Il dirigente cura che le risorse assegnate al suo ufficio siano utilizzate per finalità esclusivamente istituzionali, favorisce l'instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori e assume iniziative finalizzate alla circolazione delle informazioni, alla formazione e all'aggiornamento del personale, all'inclusione e alla valorizzazione delle differenze di genere, di età e di condizioni personali. 

    Il dirigente evita che notizie non rispondenti al vero possano diffondersi e favorisce la diffusione di buone prassi al fine di rafforzare il senso di fiducia nei confronti dell'amministrazione.

 

  • ART. 14 - CONTRATTI ED ALTRI ATTI NEGOZIALI

    Il dipendente che riceva, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali nelle quali sia parte l'amministrazione, rimostranze orali o scritte sull'operato dell'ufficio o su quello dei propri collaboratori, ne informa immediatamente il proprio superiore.

 

  • ART. 15 - VIGILANZA, MONITORAGGIO E ATTIVITA' FORMATIVA

    I Dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le strutture di Controllo interno e gli uffici etici e di disciplina, vigilano sull'applicazione del presente Codice e Dei codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni. 

    Il Responsabile della prevenzione della corruzione cura la diffusione della conoscenza dei codici di comportamento nell'amministrazione, il monitoraggio annuale sulla loro attuazione e la Pubblicazione sul sito istituzionale 

    Al personale delle pubbliche amministrazioni sono rivolte attività formative in materia di trasparenza e integrità, che consentano ai dipendenti di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento.

 

  • ART. 16 - RESPONSABILITA' DERIVANTI DALLA VIOLAZIONE DEI DOVERI DEL CODICE

    La violazione dei doveri previsti dal codice dà luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile ed è fonte di responsabilità disciplinare. Le sanzioni disciplinari sono quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.

 

  • ART. 17 - ABROGAZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

    Le amministrazioni danno diffusione al presente decreto,pubblicandolo anche sul proprio sito internet istituzionale e, all'atto di conferimento dell'incarico, consegna e fa sottoscrivere ai nuovi assunti copia del codice di comportamento. 

    Il decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 28 novembre 2000 recante "Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2001, e' abrogato.

Allegati

DPR-13-giugno-2023-n.-81.pdf

Ultima revisione il 17-09-2024